Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Le sanzioni per mancata comunicazione dei dati sono previste dall’art. 47 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 che prevede:

 1.La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo
14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al 
momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie 
proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonchè tutti i compensi cui dà
diritto la carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro
a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è
pubblicato sul sito internet o dell'amministrazione o organismo interessato.
2.La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo 
ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del 
responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori 
societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo 
compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato,
entro trenta giorni dal percepimento.
3.Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente 
in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n.689.